![]() |
|
|
Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad €. 10.000 da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73) L’articolo 48 bis, comma 1, del D.P.R. n. 602/73 dispone che le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a €. 10.000 (diecimila euro), verifichino, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La recente circolare n. 28 del 06/08/07 del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha definito le prime modalità applicative dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 e ne ha sottolineato l’immediata applicabilità indipendentemente dall’emanazione del regolamento da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui si è ancora in attesa. Alla luce della richiamata normativa il Comune di Saccolongo, si vede costretto a richiedere alle ditte la presentazione dell’allegata “ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ”, conforme alla modulistica predisposta dal Ministero. Tale certificazione è necessaria per ogni pagamento superiore a 10.000 euro ed ha una validità massima di 20 giorni, pertanto dovrà essere rinnovata in occasione di ogni pagamento periodico se richiesto e reso al di fuori della validità della stessa. Si invitano pertanto le ditte a prendere atto di quanto sopra poiché il Comune di Saccolongo sarà costretto, in mancanza della citata dichiarazione, a sospendere i pagamenti delle fatture alle scadenze previste.
ALLEGATI: |





