Modalità di presentazione della domanda:

Tutte le pratiche dovranno essere presentate attraverso il portale impresainungiorno al seguente link:  Impresainungiorno, dove potrete trovare tutti i procedimenti e la modulistica costantemente aggiornata. (Per maggiori informazioni visita la pagina SUAP - SUE)

Descrizione

Per realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, generata dal Vincolo Paesaggistico "Fiume Bacchiglione" deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - parte terza beni paesaggistici artt. 131 e ss.).

L'autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dal Comune, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:

  •     procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004, per gli interventi non elencati nell’allegato "A" e "B" del DPR n. 31/2017;
  •     procedimento in forma semplificata, introdotto dal DPR 13/02/2017 n. 31 per gli interventi di lieve entità, di cui agli interventi dell’allegato "B" del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, art. 3 comma 1, oltre che quelli di cui all' ”art. 7 (istanze di rinnovo autorizzazioni scadute) del citato DPR n. 31/2017, con semplificazione documentale e riduzione dei termini del procedimento

Interventi ESCLUSI dall'Autorizzazione Paesaggsitica:

Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica esclusivamente gli interventi dell’allegato "A" del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, art.2 comma 1. Per tali interventi, il tecnico incaricato è tenuto a presentare, contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo, la dichiarazione di intervento realizzabile senza autorizzazione paesaggistica. Se dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulta non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art.75 del D.P.R. n.445/2000).

Interventi già realizzati in assenza del titolo paesaggistico (ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA):

In caso di lavori eseguiti in assenza o difformità della prescritta Autorizzazione paesaggistica, riferibili ad “abusi minori” previsti dall’art. 167 comma 4° del D.lgs n. 42/04, il trasgressore deve presentare istanza di “accertamento di compatibilità paesaggistica”.

Per opere di maggior entità, è previsto soltanto il ripristino dello stato dei luoghi (ai sensi dell’art. 181 comma 1 quinquies, che estingue il reato penale di cui al comma 1 del medesimo articolo).

Vedi un utile schema del Procedimento per l'ottenimento dell'Accertamento di Conformità. Flusso del Procedimento

Termini di efficacia dell'Autorizzazione Paesaggistica:

L’autorizzazione paesaggistica è titolo autonomo ed è valida per 5 anni dalla data di rilascio o dalla data di rilascio del titolo abilitativo che autorizza l'esecuzione degli interventi edilizi (SCIA-CILA-Permesso ecc);
Decorso questo termine, se i lavori non sono stati effettuati o conclusi, dev’essere richiesta una nuova autorizzazione.
I lavori, iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio (art.146 c. 4 D.Lgs. 42/2004).

Procedimento semplificato  DPR 31/2017:

L’autorizzazione viene rilasciata in 60 giorni così suddivisi:

  •     30 giorni per l’istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza dall’invio della richiesta parere da parte dell’Ufficio;
  •     20 giorni perché la Soprintendenza possa esprimere parere;
  •     10 giorni per rilascio autorizzazione.

Procedimento ordinario:

L’autorizzazione viene rilasciata in 105 giorni così suddivisi:

  •     40 giorni per l’istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza dall’invio della richiesta parere da parte dell’Ufficio;
  •     45 giorni perché la Soprintendenza possa esprimere parere dall’invio della richiesta parere da parte dell’Ufficio;
  •     20 giorni per rilascio autorizzazione (in ogni caso 60 giorni dal ricevimento dalla Soprintendenza silenzio-assenso oltre tempi di spedizione).

Procedimento per Accertamento di compatibilità paesaggistica:

Per l'autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti, di norma, non è ammessa una richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, bensì un parere di accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza con la seguente tempistica:

  •     90 giorni per istruttoria tecnica ed invio richiesta alla Soprintendenza;
  •     90 giorni per espressione parere della Soprintendenza;
  •     determinazione di quantificazione della sanzione amministrativa da versare da parte del richiedente (ai sensi del comma 5 dell’art. 167);
  •     determinazione di accertamento di compatibilità paesaggistica, a seguito versamento della sanzione.

Documentazione da allegare alla Domanda:

  • Relazione Paesaggistica Ordinaria o relazione Paesaggistica Semplificata;
  • Relazione Tecnica descrittiva dell'intervento;
  • Elaborati grafici di progetto: piante, sezioni e prospetti dello stato di fatto / progetto / comparativo;
  • Documentazione fotografica con indicazione coni visuali;

Normativa di riferimento:

 

Altre Informazioni utili:

Diritti di segreteria (importi e modalità di versamento, aggiornati con Deliberazione di CC n. 12 del 23/01/2019)

Contatti:

Responsabile dell'Area: geom. Gabriele Paggiaro  049.8739851 - tecnico@comune.saccolongo.pd.it

Responsabile del Procedimento: arch. junior Antonella Selmin

Per Informazioni: geom. Emanuela Icari  049.8739850 - edilizia@comune.saccolongo.pd.it

Orario di ricevimento del pubblico:

  • Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30;
  • Lunedì e Venerdì dalle 10.00 alle 13.00;

Adempimento di cui al comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004: